Il Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013, rende obbligatorio l’emissione, verso la Pubblica Amministrazione, solo di FATTURE ELETTRONICHE.
Pertanto le amministrazioni pubbliche (Ministeri – Agenzie Fiscali – Enti nazionali previdenziali) NON potranno più:
> né accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
> né procedere al pagamento se la fattura non è in formato elettronico
DETTAGLI del Procedimento
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA PA
Dal 6 giugno 2014 è entrato in vigore il DM 3 aprile 2013, in attuazione della Legge 244/2007, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di accettare – e pagare – solo fatture in formato elettronico.
Di conseguenza, ogni fattura deve essere inviata all’ufficio o all’ente interessato non direttamente, ma attraverso un Sistema di Interscambio, o SdI.
La fattura elettronica deve essere un file in formato XML, opportunamente formattato e firmato digitalmente.
Questo sistema, realizzato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite Sogei, riceverà le fatture attraverso i vari canali di trasmissione messi a disposizione degli utenti per l’invio (caselle PEC, Porte di dominio, interfacce web o porte FTP), eseguirà dei controlli automatici per accertarne la corretta “compilazione”, e la correlazione a un preciso contratto o appalto, per poi inoltrarla al competente ufficio.
Se le verifiche daranno esito positivo, verrà rilasciata una ricevuta all’emittente che attesta il buon esito dell’invio.
Le PA e i fornitori hanno l’obbligo di conservare digitalmente le fatture elettroniche e le notifiche che ricevono o emettono.
Quindi significa che sia tutte le pubbliche amministrazioni, sia i loro fornitori, dovranno dotarsi di un sistema di CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.
